Società in amministrazione straordinaria - Azione di responsabilità promossa nei confronti dei "disciolti" organi sociali ex art. 72, quinto comma del d.lgs. n. 385 del 1993 dal commissario straordinario - Limitazione agli organi in carica al momento dell'assoggettamento ad amministrazione straordinaria - Esclusione - Estensione dell'azione agli organi sociali non più in carica - Ammissibilità
Liquidazione coatta amministrativa - Subentro del commissario liquidatore nel giudizio promosso ex art. 2393 cod. civ. dal commissario straordinario - Proposizione in prima udienza di trattazione di domanda ex art. 2394 cod. civ. - Domanda nuova - Inammissibilità
Istituto di credito sottoposto ad amministrazione straordinaria - Azione di responsabilità degli organi sociali promossa dal commissario liquidatore - Verifica della capacità processuale da parte del giudice del merito - Provvedimento motivato di autorizzazione rilasciato dalla Banca d'Italia - Sufficienza - Sindacabilità del merito dell'autorizzazione - Inammissibilità
Conferimento di azienda bancaria in società per azioni ex artt. 1 e 16 d.lgs. n. 356 del 1990 - Successione a titolo particolare della società conferitaria nei crediti dell'azienda conferita - Estensione ai diritti di natura risarcitoria esercitabili nei confronti degli organi amministrativi e di controllo dell'azienda trasferita - Configurabilità
Istituto di credito assoggettato ad amministrazione straordinaria - Autorizzazione da parte della Banca d'Italia all'esercizio dell'azione di responsabilità verso i disciolti organi sociali - Estensione anche ai direttori generali - Configurabilità
Istituto di credito in amministrazione straordinaria - Autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia per l'esercizio dell'azione di responsabilità verso gli organi sociali - Contenuto - Definizione
Azione di responsabilità nei confronti di sindaci e direttori generali - Applicabilità della sospensione ex art. 2941 n. 7 cod. civ. - Esclusione.
In caso di sottoposizione di istituto di credito ad amministrazione straordinaria, l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità promossa ai sensi dell'art. 72 quinto comma del d.lgs. n. 385 del 1993, contro i membri dei "disciolti" organi amministrativi e di controllo nonché dei direttori generali, dal commissario straordinario, previa autorizzazione della Banca d'Italia, può essere rivolta anche nei confronti di amministratori, sindaci e direttori generali già cessati dalle funzioni, non riferendosi il termine "disciolti" esclusivamente alle persone in carica al momento della sottoposizione ad amministrazione straordinaria, ma agli organi sociali nel loro complesso, analogamente a quanto accade nell'azione sociale di responsabilità regolata dal codice civile, indubitabilmente esercitabile anche nei confronti di chi non era più in carica al tempo della citazione in giudizio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Il commissario liquidatore di un istituto bancario sottoposto a liquidazione coatta amministrativa che subentra all'amministrazione straordinaria del medesimo ente nel giudizio relativo all'azione di responsabilità nei confronti dei disciolti organi sociali promossa ex art. 2393 cod. civ., non può, in prima udienza di trattazione, richiedere che venga accertata la responsabilità degli amministratori anche ai sensi dell'art. 2394 cod. civ. a tutela dei creditori sociali, integrando tale domanda una "mutatio libelli" inammissibile, in considerazione della diversità delle due azioni di responsabilità, l'una regolata dall'art. 2393 cod. civ. di natura contrattuale, fondata sull'inadempimento dei doveri imposti agli organi sociali dalla legge o dall'atto costitutivo, l'altra, disciplinata dall'art. 2394 cod. civ. di natura extracontrattuale, priva di carattere surrogatorio e dotata di un autonomo regime giuridico dell'onere della prova e della prescrizione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
In caso di sottoposizione di istituto di credito ad amministrazione straordinaria a norma dell'art. 70 d.lgs. n. 385 del 1993, ai fini dell'accertamento della capacità processuale del commissario straordinario all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei disciolti organi sociali, il giudice del merito deve verificare che la Banca d'Italia lo abbia preventivamente autorizzato nelle forme richieste dalla legge e che tale autorizzazione non sia priva di motivazione, dovendo in caso contrario disapplicare l'atto; non può, peraltro, sindacare il merito dell'atto medesimo, né valutare se la motivazione contenuta nel provvedimento autorizzatorio sia congrua, sufficiente, logica e non contraddittoria e tanto meno se siano condivisibili le ragioni di opportunità che la sostengono. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Il conferimento, ai sensi degli artt. 1 e 16 del d.lgs. n. 356 del 1990 di un'azienda bancaria (nella specie una Cassa di Risparmio) in una società per azioni determina la successione a titolo particolare della totalità dei crediti dell'azienda trasferita da parte della società conferitaria senza esclusione di quelli derivanti dal diritto al risarcimento dei danni provocato al patrimonio aziendale dalla "mala gestio" degli organi amministrativi e di controllo dell'ente conferente, in quanto componenti della "universitas" aziendale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
In caso di sottoposizione di istituto di credito ad amministrazione straordinaria, l'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 72, quinto comma, d.lgs. n. 385 del 1993, al commissario straordinario per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei disciolti organi sociali deve ritenersi comprensiva anche dei direttori generali, in considerazione della vicinanza di tale figura a quella dell'organo amministrativo nell'organizzazione dell'impresa com'è testimoniato dall'applicazione, ex art. 2396 cod. civ., ai direttori generali della disciplina della responsabilità propria degli amministratori. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
In caso di sottoposizione di istituto di credito ad amministrazione straordinaria, l'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia al commissario straordinario ai sensi dell'art. 72, quinto comma, del d.lgs. n. 356/1990, per l'esercizio dell'azione di responsabilità dei disciolti organi sociali, copre tutte le pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui il provvedimento si riferisce, anche se di natura accessoria e consequenziale, non essendo necessario che contenga nel dettaglio tutte le iniziative processuali da intraprendere ma esclusivamente l'enunciazione degli elementi essenziali, oggettivi e soggettivi, dell'azione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
In tema di prescrizione dell'azione di responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali di società di capitali, l'art. 2941 n. 7 cod. civ., che stabilisce la sospensione del decorso della prescrizione finchè gli amministratori sono in carica, non si applica ai sindaci e ai direttori generali, trattandosi di previsione normativa di carattere eccezionale e tassativo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. I, 12 Giugno 2007, n. 13765. Segue...