LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO VII
Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo
SEZIONE II
Dell'interruzione del processo
Del processo di cognizione
TITOLO I
Del procedimento davanti al tribunale
CAPO VII
Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo
SEZIONE II
Dell'interruzione del processo
Art. 305
Mancata prosecuzione o riassunzione
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi (1) dall'interruzione, altrimenti si estingue.
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(1) Le parole “tre mesi » hanno sostituito le parole «sei mesi» in base all’art. 46, comma 13, della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).