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Bologna Sentenze
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Tuesday 21 April 2009
Ordine anteriore al contratto quadro e nullità.
Intermediazione finanziaria - Ordine di negoziazione impartito in data antecedente alla stipulazione del cd. contratto quadro - Nullità. .
Difetta di fondamento e causa giuridica l’ordine di negoziazione impartito prima della stipulazione del cd. contratto-quadro, con la conseguenza che la negoziazione eseguita dall’intermediario finanziario non produce alcun effetto nella sfera giuridica del cliente e resta a carico dell’intermediario-mandatario per avere questi agito in assenza di valide disposizioni del cliente-mandante. (ma)
Tribunale Bologna, 02 March 2009.
Tuesday 21 July 2009
Concordato preventivo, contenuto della relazione del professionista e clausole relative all’effetto del voto dei creditori.
Concordato preventivo – Verifiche preliminari da parte del Tribunale – Oggetto e natura – Relazione del professionista quale strumento informativo – Formazione del consenso dei creditori – Criteri.
Concordato preventivo –
Attestazione del professionista – Contenuto.
Concordato preventivo – Contenuto della proposta – Clausola secondo cui il voto favorevole alla proposta concordataria importa rinuncia al credito eccedente la percentuale concordataria residuato nei confronti della società conferente l’azienda nel patrimonio dell’ente che ha proposto il concordato – Inammissibilità..
Nell’ambito della procedura di concordato preventivo, il Tribunale deve verificare in limine e nei limiti della sommarietà della fase ma con poteri non meno ampi di quelli spettanti in sede di omologazione, la completezza e la regolarità della documentazione quale strumento informativo capace di assicurare stabilità e coerenza alla proposta concordataria e di veicolare sulla stessa il consenso consapevole del ceto creditorio, nonché la veridicità e la fattibilità del piano, operata secondo criteri e metodologie di valutazione comunemente censite dalla scienza aziendale per il governo delle crisi di impresa, il cui erroneo e/o incompleto utilizzo comporta la inammissibilità della proposta. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
La attestazione del professionista deve evidenziare a) quanto alle risultanze contabili, gli estremi dell’analisi compiuta, i riscontri operati, i criteri valutativi seguiti, la loro coerenza con le cause e le circostanze del dissesto e b) quanto al giudizio di fattibilità, gli estremi di coerenza con le cause e circostanze del disseto individuate, la valutazione comparata di possibili ipotesi alternative, l’indicazione di obiettivi e risorse che permettano all’impresa il recupero di una condizione di equilibrio per i piani di risanamento e, per le liquidazioni, gli elementi di certezza che ne concretizzano nel tempo i valori dedotti a fondamento della indicata soddisfazione del ceto creditorio. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
Deve ritenersi inammissibile la clausola contenuta in una proposta di concordato preventivo con la quale viene unilateralmente stabilito dalla proponente che il voto favorevole alla procedura di concordato da parte dei creditori chirografari importi la rinuncia di essi al residuo credito chirografario eccedente la percentuale chirografaria ed esistente nei confronti della diversa società che ha conferito l’azienda nel patrimonio di quella che ha chiesto l’ammissione al concordato; non può, infatti, assegnarsi al voto espresso dai creditori valore negoziale diverso da quello connesso alla sola partecipazione alle regole di maggioranza poste a soluzione del conflitto da insolvenza e con riferimento alla sola società proponente. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
Tribunale Bologna, 17 February 2009.
Wednesday 28 April 2010
Sequestro antimafia e fallimento.
Impresa soggetta a misura preventiva penale – Dichiarazione di fallimento – Ammissibilità.
(28/04/2010)
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La circostanza che le quote di una società ed il suo patrimonio siano stati assoggettati a sequestro preventivo ai sensi dell’art. 2-bis l. 575/1965 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso) non impedisce che di detta società, sussistendone i presupposti, venga dichiarato il fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Bologna, 27 May 2008.
Wednesday 16 April 2008
Immediata istanza di fissazione udienza ed eccezioni del convenuto.
Processo societario – Immediata istanza di fissazione dell’udienza da parte del convenuto – Nozione di eccezione di cui all’art. 8, comma 2 lett a) d. lgs. n. 5/03 - Eccezione in senso ampio che presuppone allegazione di fatti – Sussistenza.
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Già prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 321/07 poteva affermarsi che la nozione di eccezione non rilevabile d’ufficio di cui all’art. 8, comma 2 lett a) del d. lgs. n. 5/03 non si riferisse solo alle eccezioni in senso stretto ma corrispondesse a quella di eccezione propria in senso ampio, comprendente tutte le difese che presuppongono una previa allegazione di fatti ad opera della parte.
Tribunale Bologna, 22 January 2008.
Wednesday 21 May 2008
Servizio telefonico e danno esistenziale.
Consumatori – Utenti di servizi telefonici – Inadempimento del gestore – Danno patrimoniale ed esistenziale – Sussistenza..
Giudice di Pace Bologna, 11 December 2007.
Thursday 15 November 2007
Dipendente dell'intermediario e testimonianza.
Intermediazione finanziaria - Giudizio promosso dall'investitore contro l'intermediario - Capacità a testimoniare del dipendente dell'intermediario - Esclusione..
Nel giudizio promosso dall'investitore contro l'intermediario, il dipendente di quest'utlimo è incapace a testimoniare in quanto, ove ritenuto responsabile della invalidità del contratto o delle violazioni normative addebitate all'intermediario medesimo potrebbe da questi essere chiamato in causa per essere tenuto indenne dalle conseguenze della eventuale condanna. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Bologna, 18 October 2007.
Thursday 26 July 2007
Concordato preventivo, fattibilità, convenienza e prestazione di garanzia.
Concordato preventivo – Dissenso di una o più classi – Giudizio di fattibilità e di convenienza – Distinzione – Effetti e portata.
Concordato preventivo – Prestazione di garanzia – Valutazione sulla fattibilità del piano – Rilevanza..
In tema di concordato preventivo con suddivisione in classi, il giudizio del tribunale previsto dall’art. 180 l.f. in presenza del dissenso di una o più classi presuppone una verifica positiva della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto. E’ infatti evidente che, dovendosi esprimere una valutazione del piano rispetto ad altre vie praticabili, la proposta che non presenti serie prospettive di realizzazione non può essere ritenuta conveniente, proprio perché la sua stessa realizzazione non è ipotizzabile con sufficiente grado di certezza e questo impedisce ogni giudizio comparativo. In sostanza, l’accertamento della maggiore utilità del concordato per la classe dissenziente rispetto ad altre soluzioni presuppone necessariamente un piano di ristrutturazione prevedibilmente attuabile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La prestazione di garanzia non costituisce più un elemento tipico della proposta di concordato preventivo (come accadeva in passato secondo il disposto dell’art. 160, n. 1 l.f.), tuttavia la sua mancanza può rendere maggiormente difficoltosa una valutazione positiva di fattibilità, soprattutto quando la società proponente il concordato non risulti particolarmente affidabile quanto a solidità in rapporto agli obblighi assunti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Appello Bologna, 27 June 2007.
Sunday 01 July 2007
Opposizione all'esecuzione ed interesse ad agire.
Processo esecutivo – Mancata iscrizione a ruolo del pignoramento – Opposizione all’esecuzione – Interesse ad agire – Sussistenza – Dovere di collaborazione preventiva con il creditore – Esclusione..
L’interesse del debitore a proporre opposizione all’esecuzione ex artt. 617 e 615 c.p.c. non può essere escluso nel caso in cui la procedura esecutiva non sia stata iscritta a ruolo qualora l’opponente chieda che venga dichiarata la nullità dell’atto esecutivo non conforme alla legge ed il risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. In tale ipotesi, inoltre, non può essere invocato – perché inesistente – un dovere del debitore opponente di collaborazione preventiva con il creditore tendente al conseguimento di una soluzione stragiudiziale alternativa e preventiva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Bologna, 22 June 2007.
Monday 01 October 2007
Opposizione a sequestro presso terzi e giudice competente.
Procedimento cautelare – Sequestro presso il terzo – Opposizione – Giudice competente..
Il giudice competente a decidere l’opposizione al sequestro conservativo presso terzi di somme di denaro (nella specie di somme su conto corrente bancario) è il giudice dell’esecuzione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Bologna, 19 June 2007.
Sunday 01 July 2007
Eccessiva durata del processo, ricorso e competenza.
Legge Pinto – Ricorso per l’equa riparazione del danno da eccessiva durata del processo – Modifiche introdotte dalla legge 296/2006 – Ministero competente – Norme di diritto transitorio. .
A seguito delle modifiche apportate dal comma 1224 dell’art. 1 della l. 27 dicembre 2006, n. 296 al comma 3 dell’art. 3 della l. 24 marzo 2001, n. 89, il ricorso per l’equa riparazione del danno correlato all’eccessiva durata del processo va proposto, ove non si tratti di del giudice ordinario o del giudice militare (per i quali sono rispettivamente competenti il Ministro della Giustizia ed il Ministro della Difesa) al Ministro dell’Economia e delle Finanze. Tale novella è oggetto a sua volta di una norma di diritto transitorio (co. 1225 art. e l. cit. ) in base alla quale le nuove disposizioni si applicano 'ai procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore della presente legge' e quindi, come previsto dal co. 1364 art. e l. cit. , dal 1 gennaio 2007 (v. App. Bologna 16 marzo 2007). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Bologna, 13 June 2007.
Friday 27 July 2007
Holding occulta e socio tiranno.
Fallimento della holding di tipo personale – Requisiti – Spendita del nome proprio – Stabile organizzazione economica – Socio tiranno – Distinzione..
La spendita del nome e l’attitudine a produrre un autonomo risultato economico devono essere requisiti entrambi presenti per la configurabilità della holding di tipo personale, cioè di persona fisica (o società di fatto) che sia a capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie e svolga professionalmente, con stabile organizzazione, l’indirizzo, il controllo e il coordinamento delle società medesime (non limitandosi così al mero esercizio della qualità di socio). La figura della holding deve quindi essere tenuta distinta da quella del socio tiranno sia sotto il profilo della spendita del nome, essendo evidente che questi non agisce in proprio nome ma unicamente attraverso gli organi societari, sia sotto il profilo della autonoma economicità, la quale manca proprio a causa della confusione dei patrimoni normalmente perpetrata dal socio tiranno. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Appello Bologna, 23 May 2007.
Thursday 15 November 2007
Dipendente dell'intermediario e testimonianza.
Intermediazione finanziaria - Giudizio promosso dall'investitore contro l'intermediario - Capacità a testimoniare del dipendente dell'intermediario - Esclusione..
Nel giudizio promosso dall'investitore contro l'intermediario, il funzionario che ha operato per conto della banca nei rapporti con l'attore è portatore di un interesse che ne legittimerebbe la partecipazione al giudizio e deve pertanto essere considerato a incapace a testimoniare (cfr. Cass. 14963/2002). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Bologna, 23 May 2007.
Thursday 26 July 2007
Azione di responsabilità ex art. 146 l.f. e individuazione del danno.
Azione di responsabilità del curatore nei confronti di amministratori e sindaci – Nozione astratta di danno – Non perfetta coincidenza con differenza tra attivo e passivo – Sospensione del giudizio in attesa della definizione delle azioni recuperatorie della curatela – Esclusione.
Bilancio di esercizio – Criteri di redazione in mancanza della contabilità – Enunciazione dei criteri adottati – Necessità.
Rimborso di finanziamento soci in situazione di crisi – Responsabilità di amministratori e sindaci – Rilevanza.
Azione di responsabilità del curatore ex art. 146 l.f. – Inattendibilità dei dati contabili – Individuazione del danno e del nesso di causalità – Valutazione equitativa – Ricorso al criterio dell’aumento del passivo – Ammissibilità..
La nozione di danno correlata all’azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 l.f. non coincide perfettamente né con il passivo concorsuale né con la mera differenza tra lo stesso e l’attivo liquidato e distribuito. Deve pertanto essere respinta la richiesta di sospensione del giudizio in attesa dell’esito delle altre azioni risarcitorie e recuperatorie promosse o promuovende dalla curatela. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Ai fini della redazione del bilancio di esercizio, la indisponibilità della contabilità e la precarietà delle altre fonti di informazione impongono una enunciazione di massima evidenza dei criteri adottati per la formazione delle varie poste e ciò anche nell’ipotesi di bilancio redatto in forma semplificata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Hanno l’effetto di diretto decremento del patrimonio sociale le operazioni di rimborso di finanziamenti soci effettuate in un periodo in cui è evidente lo stato di agonia finanziaria della società. Tali operazioni assumono quindi rilevanza ai fini dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.f. in quanto effettuate a creditori postergati a quelli concorsuali o comunque chirografari ed in ogni caso detentori di informazioni dirette e privilegiate sullo stato di insolvenza della società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Nell’ambito dell’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.f. la differenza tra attivo liquidato o liquidabile nella procedura concorsuale e attivo accertato può costituire un criterio utile cui ricorrere nella ricostruzione del danno che dovrà essere effettuata in via equitativa qualora la società abbia operato in condizioni di strutturale sottocapitalizzazione, rappresentando dati falsi nei bilanci e sia quindi impossibile individuare in modo specifico il nesso esistente tra le singole violazioni ed il danno. In tale ipotesi, l’espressione del danno alla società ed ai creditori provocato dalla prosecuzione colpevole dell’attività e dall’inerzia dei sindaci può essere individuato nell’aumento del passivo su un patrimonio sociale realizzabile se immutato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Bologna, 22 May 2007.
Monday 01 January 2007
Pignoramento di quote di s.r.l. e profili di incostituzionalità.
Esecuzione forzata – Pignoramento di quota di società a responsabilità limitata – Quote non liberamente trasferibili – Tutela dell’interesse alla coesione sociale – Fissazione del terzo incanto con ribasso del prezzo – Facoltà di presentazione di altro acquirente di cui all’art. 2471 cod. civ. – Limite alla libera formazione del prezzo di mercato – Ingiustificato pregiudizio dei creditori – Sussistenza – Questione di costituzionalità – Rilevanza..
E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2471 del codice civile e 538 del codice di procedura civile - per contrasto con gli artt. 3, 42, 24 e 111 Cost. - nella parte in cui non prevedono, in caso di mancata vendita della quota pignorata di società a responsabilità limitata anche dopo il secondo incanto e in difetto di altri beni pignorabili del debitore esecutato, la possibilità per il giudice dell’esecuzione di disporre nuovo incanto a prezzo ribassato fino ad un quinto escludendo che la società, nei dieci giorni dall’aggiudicazione, possa presentare un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Bologna, 14 May 2007.
Saturday 08 September 2007
Revocatoria, gruppo di imprese e aiuto di stato.
Azione revocatoria fallimentare – Gruppo di imprese – Azioni recuperatorie – Rilevanza del gruppo nei rapporti con le singole imprese che lo compongono – Sussistenza.
Amministrazione di grandi imprese in crisi – Azione revocatoria promossa nella fase di liquidazione – Aiuto di stato – Compatibilità con la legislazione europea – Distinzione – Limiti..
Anche nella definizione del contesto processuale delle azioni lato sensu recuperatorie al legislatore non è estranea una considerazione di rilevo, non solo di mero fatto, della nozione assunta dal gruppo. Il che non si tramuta in compartecipazione cognitiva automatica di ogni vicenda del gruppo a livello di analisi del singolo rapporto commerciale e pur tuttavia sembra potersi affermare che la natura giuridica dell’interesse di gruppo perseguito dalla singola impresa-società che ne faccia parte qualifica in modo originale il suo statuto economico-organizzativo, al punto da orientare i criteri con cui esaminare le relazioni dei suoi specifici partners. Non è, quindi, possibile predicare una indistinta indifferenza o neutralità giuridica alle vicende del gruppo da parte di coloro che hanno instaurato relazioni d’impresa con una società dell’aggregato, dovendosi graduare la valutazione di diligenza nel seguire la criticità di quei rapporti alla luce di massime di esperienza connesse alla diversità soggettiva ed alla maggiore o minore strutturalità di tali relazioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Non è qualificabile come aiuto di stato l’esercizio di azione revocatoria nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria qualora l’azione venga esercitata nella fase liquidatoria, una volta esaurito il periodo di continuazione dell’attività, al fine di realizzare la par condicio creditorum e ciò pur essendo incompatibile la legge 95/79 con l’assetto normativo vigente in ambito comunitario, atteso che la nozione di aiuto di stato individua un atto in base a cui, senza la necessità di ulteriori misure di attuazione, siano adottabili singole misure di aiuto a favore di imprese, laddove, nel caso di specie, non vi è prova che posteriormente al decreto di apertura della procedura via siano stati altri aiuti di stato né che tale decreto abbia implicato ex se un’alterazione della concorrenza. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
Tribunale Bologna, 08 May 2007.
Sunday 01 July 2007
Diritto di recesso e obbligo di inserimento della clausola.
Processo societario – Redazione della motivazione della sentenza in casi di particolare complessità – Omessa lettura in udienza dell’ordinanza – Lesione al diritto di difesa – Esclusione.
Intermediazione finanziaria – Ius poenitendi – “Contratti di collocamento” – Nozione – Offerta ad un pubblico indefinito di soggetti – Esclusione.
Intermediazione finanziaria – Ius poenitendi – Contratto concluso mediante proposta e accettazione – Destinatario dell’obbligo di inserimento della relativa clausola – Predisponente – Sussistenza..
Non comporta alcuna lesione del diritto di difesa l’omessa lettura in udienza dell’ordinanza con cui il collegio, ai sensi dell’art. 16, 5° co. d. lgs. n. 5/2003, in casi di particolare complessità, scelga per la redazione in modo ordinario della motivazione della sentenza che verrà quindi depositata nei trenta giorni successivi alla chiusura della discussione orale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L’art. 30, commi 6 e 7 del TUF, con l’espressione “contratti di collocamento” si riferisce alla compravendita di strumenti finanziari effettuata da specifici individui e non all’offerta ad un pubblico indefinito di soggetti quale è quella del collocamento propriamente detto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Grava sul soggetto che predispone il modulo contrattuale l’obbligo di inserire la clausola con l’indicazione della facoltà di recesso e ciò a prescindere dalla posizione di proponente o di accettante. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Bologna, 17 April 2007.
Sunday 01 July 2007
Sequestro conservativo ed opposizione.
Procedimento cautelare – Opposizione all’attuazione del provvedimento – Giudice competente – Individuazione – Criteri..
Poiché, ai sensi dell’art. 678 co. 1 c.p.c., il sequestro va attuato nelle forme del pignoramento mobiliare, il giudice competente a trattare le questioni nascenti dalla attuazione della misura cautelare che non abbiano ad oggetto la revoca o la modifica della misura stessa, deve essere individuato in base alle stesse regole che sorreggono l’espropriazione forzata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Bologna, 09 March 2007.
Monday 01 January 2007
Società di persone e notifica al socio del titolo esecutivo.
Società di persone – Titolo esecutivo nei confronti della società – Notifica al socio – Necessità – Inesistenza della notifica – Sanatoria – Esclusione..
Il titolo esecutivo formatosi nei confronti di società di persone regolare deve essere preventivamente notificato al socio contro il quale il creditore intende agire esecutivamente. La mera conoscenza da parte del socio del titolo esecutivo allo stesso consegnato in qualità di legale rappresentante della società non costituisce notificazione del titolo nei confronti del socio e la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi -tempestivamente proposta nel termine di venti giorni dalla notifica al socio dell'atto di pignoramento- non è idonea a sanare il vizio derivante dalla mancata notifica al socio del titolo esecutivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Tribunale Bologna, 01 March 2007.
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